CODICE DEONTOLOGICO--CODICE ETICO
DELL'ASSISTENTE SANITARIO

CODICE DEONTOLOGICO--CODICE ETICO DELL'ASSISTENTE SANITARIO


Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell’art.2, lettera i) dello Statuto, nella riunione del 14 giugno 2003.


ART.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART.2 PRINCIPI

ART.3. COMPITI

ART.4. ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ART.5 RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

ART.6. RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PERSONA

ART.7. SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA

ART.8. RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ

ART.9. RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA

ART.10. SANZIONI DISCIPLINARI




ART.1
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

  1. Il presente Codice Deontologico-Codice Etico (di seguito C.D.-C.E.) individua impegni, doveri e responsabilità nell’esercizio della pratica professionale dell’ Assistente Sanitario (di seguito A.S.), allo scopo di assicurare il corretto esercizio della professione, il decoro ed il prestigio della professione.

  2. Le disposizioni del presente C.D.-C.E. sono vincolanti per tutti gli A.S. iscritti all’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari, siano essi dipendenti o libero professionisti; la loro inosservanza è sanzionata come da art. 10.


ART.2
PRINCIPI

 

  1. La professione di A.S. si fonda sul valore della promozione della salute come processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla, così come enunciato nell’art.32 della “Costituzione della Repubblica Italiana”, “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo- 1948”, “Dichiarazione di Alma-Ata-1978”, “Carta di Ottawa-1986”, “Raccomandazioni di Adelaide-1988”, “Dichiarazione di consenso Euro-Who di Dublino-1995”, “Dichiarazione di Lubiana-1996”, “Dichiarazione di Jakarta-1997”, “Risoluzione del Comitato Esecutivo dell’OMS-1998”, “Salute 21: la politica della salute per tutti per la Regione Europea dell’OMS”, “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.

  2. La professione di A.S. si pone al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire alla diffusione di una cultura di prevenzione, allo sviluppo della promozione della salute ed al successo delle relative strategie.

  3. La professione di A.S. riconosce la dimensione collettiva della salute, premessa etico-culturale su cui pensare, costruire e condurre l’intervento preventivo, educativo e di recupero sia a livello familiare che individuale.

  4. La professione di A.S. si impegna a rimuovere ostacoli e pregiudizi sulla salute che possono limitare l’autonomia dell’individuo condizionandone la libertà di scelta.

  5. Per quanto riguarda gli aspetti associativi, il riferimento è rappresentato dallo Statuto dell’AsNAS, approvato il 26.01.2002, modificato il 23.02.2002.


ART.3
COMPITI

 

  1. L'A.S. è il professionista sanitario che opera, per quanto di sua competenza, nell’ambito della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, della promozione della salute, dell’educazione alla salute individuale, familiare, di gruppo, di collettività ed istituzionale, della ricerca epidemiologica e sanitariosociale, della medicina sociale, dell’igiene, della sanità pubblica, dell’assistenza sanitaria e socio -sanitaria integrata.

  2. L’A.S. svolge attività di prevenzione, promozione ed educazione per la salute, come previsto dal DM 17.01.1997 n.69, rivolta:
    -alla persona, in tutte le fasi della vita ed in ogni stato di salute e condizione sociale, lavorativa e scolastica;
    -alla famiglia, in tutte le sue tipologie;
    -alla collettività, in ogni forma organizzata e non; individuando i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.

  3. L’A.S. si impegna a promuovere, progettare, programmare e realizzare interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi che l’OMS ha definito in rapporto ai problemi prioritari di salute, con un approccio teso a:
    -far acquisire alle persone un significato positivo della salute, in modo tale da far l’uso migliore delle proprie capacità fisiche, mentali e sociali;
    -stimolare le persone e la comunità, adeguatamente informate e motivate, a partecipare in modo attivo alla definizione delle loro priorità in termini di azioni di salute;
    -attivare strategie e comportamenti atti a fronteggiare situazioni di nuove patologie emergenti di interesse comunitario che richiedono attività di ricerca e coinvolgimento della popolazione;
    -coinvolgere i molti settori della società che sono implicati nell’assicurare la salute e la protezione da rischi infettivi, ambientali, economici e psico-sociali;
    -avere un sistema sanitario orientato a soddisfare i bisogni di base della comunità attraverso servizi che siano ubicati il più vicino possibile al luogo di vita e di lavoro delle persone, che siano di facile accesso, che forniscano prestazioni valide sul piano della qualità, dell’appropriatezza e della sicurezza e coinvolgano la comunità nella gestione delle istituzioni socio-sanitarie complementari.


ART.4
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

 

  1. Gli interventi dell’A.S. sono rivolti:
    a)alla prevenzione, promozione ed educazione per la salute, così come specificato dalle competenze previste dal Profilo Professionale (D.M. 17 gennaio 1997 n.69 di individuazione della figura dell’assistente sanitario e del relativo profilo professionale), dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica (D.M. 2 aprile 2001-Classe IV), dei corsi di perfezionamento e master universitari e degli altri corsi di formazione postbase accreditati, attraverso l’utilizzo di tecniche, strumenti e interventi specificati ai commi 2 e 3;
    b)alla didattica;
    c)alla ricerca scientifica;
    d)alla direzione di servizi.

  2. L’esercizio della professione si attua mediante tecniche, strumenti e interventi specifici:
    a)il colloquio/counseling
    b)l’intervista
    c)la visita domiciliare
    d)l’inchiesta
    e)l’educazione sanitaria individuale e di gruppo
    f)il dispositivo gruppale
    g)le tecniche didattiche e di formazione
    h)la vaccinazione
    i)la sorveglianza sanitaria
    l)le tecniche di profilassi diretta delle malattie in fettive;
    m)le tecniche di monitoraggio biologico occupazionale e in tossicodipendenti;
    n)il controllo dell’assunzione farmaci e chemioprofilassi;
    o)le prove cutanee
    p)la relazione e il verbale
    q)la vigilanza e il controllo, anche come incaricato U.P.G.
    r)ogni altro atto o condotta comunque riconducibile agli obiettivi della prevenzione, educazione sanitaria e promozione della salute.

  3. L’A.S. che abbia seguito uno specifico percorso formativo post-base accreditato, può integrare le tecniche previste al comma 2 mediante l’adozione di tecniche appartenenti ad ambiti di medicina complementare, comunque rivolti alla prevenzione, alla promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere della persona.

  4. L’A.S. svolge la sua attività in strutture pubbliche o private, o in regime liberoprofessionale, con autonomia tecnico-professionale, fatte salve le competenze previste per la professione medica e per le altre professioni sanitarie.


ART.5
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

 

  1. L’A.S., per poter esercitare la professione, deve avere una formazione di base riconosciuta e riconducibile esclusivamente alle leggi e norme che la disciplinano.

  2. L’A.S. iscritto all’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari presta la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con l’AsNAS, partecipando alle riunioni e alle assemblee nazionali, regionali e provinciali, esercitando il diritto di voto attivo e passivo come previsto dallo Statuto e più in generale partecipando alla vita dell’Associazione e valorizzandone l’immagine.

  3. L’A.S. eletto negli organi statutari dell’AsNAS deve adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità nell’esclusivo interesse della professione e della sua mission; deve osservare prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.

  4. L’A.S. è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni adeguate e di qualità e che induca: maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse alla professione; consapevolezza delle proprie dinamiche personali nella relazione con persone, famiglie, gruppi sociali, anche attraverso la supervisione; un alto livello di competenza teorico-pratica; impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico; promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.

  5. L’A.S. è tenuto ad una collaborazione leale e corretta con i colleghi e gli altri professionisti e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi per dare risposte adeguate e realizzare una buona comunicazione interpersonale, anche in riguardo al “raccordo interprofessionale” di cui all’art.1, comma 3, lett. o) del DM 17.01.1997 n.69.

  6. L’A.S. è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata e chiede il rispetto delle norme etiche e deontologiche sottese alla professione.

  7. L’A.S. si impegna a svolgere la propria professione secondo principi e metodi scientificamente corretti e validati; ove sia necessario individuare nuove procedure di intervento si dovrà attenere alle regole della deontologia proprie della ricerca scientifica.


ART.6
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PERSONA

 

  1. L’A.S. esplica la sua competenza professionale per promuovere l'autodeterminazione, l'autonomia e le potenzialità personali della persona creando le condizioni per farla partecipare in modo consapevole alle fasi dell'intervento professionale.

  2. Nello svolgimento della professione l’A.S. deve fornire ampia informazione sui diritti, vantaggi e svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti professionali, e riceverne esplicito consenso direttamente dalla persona o da chi la rappresenta legalmente.

  3. Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale o di tutela. Sono fatti salvi i casi in cui le prestazioni professionali avvengano su ordine dell'Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

  4. L’A.S. rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere della persona anche se non condivisi e l'intervento professionale dovrà essere svolto nel pieno rispetto della persona e della sua privacy.


ART.7
SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA

 

  1. L’A.S. è tenuto al segreto professionale e lo esige da coloro con i quali collabora e che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni private e riservate.

  2. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per gli obblighi di legge.


ART.8
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ

 

  1. L’A.S. deve impegnare la propria competenza professionale al servizio della collettività e deve contribuire allo sviluppo di politiche sanitarie e sociali a favore della salute.

  2. L’A.S. deve predisporre ricerche e progetti orientati al benessere della collettività agendo in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone e con particolare attenzione alle persone in situazioni di svantaggio personale o sociale.

  3. L’A.S. deve rendersi interprete dei bisogni di salute, individuali e di gruppo dei cittadini, creando consapevolezza e favorendo il processo di crescita e sviluppo della collettività.


ART.9
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA

 

  1. L’A.S. deve contribuire alla vita dell’organizzazione di appartenenza con un rapporto leale verso la stessa usando i canali appropriati e collaborando alle azioni di sviluppo previste dai piani e atti aziendali.

  2. L’A.S. deve tendere a sviluppare l'attività professionale a livelli funzionali diversi per consentire la massima efficacia dell'intervento e l’esplicazione massima possibile delle potenzialità della figura anche a livelli dirigenziali, nel mondo delle aziende e delle università, e più in generale negli ambiti di pertinenza, e deve avanzare opportunità di aggiornamento e formazione.

  3. L’A.S. deve tendere alla armonizzazione massima possibile degli aspetti professionali, ordinistici e sindacali, realizzando raccordi con i relativi organismi rappresentativi, per la migliore tutela degli AA.SS. in attività di lavoro, e per la promozione di iniziative di aggiornamento e formazione.


ART.10
SANZIONI DISCIPLINARI

 

  1. L’inosservanza delle disposizioni del presente C.D.-C.E. è sanzionata con i provvedimenti previsti dall’art. 4, lett. c) e d) dello Statuto.


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