CODICE DEONTOLOGICO--CODICE ETICO DELL'ASSISTENTE SANITARIO
Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell’art.2, lettera i) dello Statuto, nella riunione del 14 giugno 2003.
ART.1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
ART.2 PRINCIPI
ART.3. COMPITI
ART.4. ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
ART.5 RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE
ART.6. RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PERSONA
ART.7. SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA
ART.8. RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ
ART.9. RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA
ART.10. SANZIONI DISCIPLINARI
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
- Il presente Codice Deontologico-Codice Etico (di seguito C.D.-C.E.) individua impegni, doveri e responsabilità nell’esercizio della pratica professionale dell’ Assistente Sanitario (di seguito A.S.), allo scopo di assicurare il corretto esercizio della professione, il decoro ed il prestigio della professione.
- Le disposizioni del presente C.D.-C.E. sono vincolanti per tutti gli A.S. iscritti all’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari, siano essi dipendenti o libero professionisti; la loro inosservanza è sanzionata come da art. 10.
PRINCIPI
- La professione di A.S. si fonda sul valore della promozione della salute come processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla, così come enunciato nell’art.32 della “Costituzione della Repubblica Italiana”, “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo- 1948”, “Dichiarazione di Alma-Ata-1978”, “Carta di Ottawa-1986”, “Raccomandazioni di Adelaide-1988”, “Dichiarazione di consenso Euro-Who di Dublino-1995”, “Dichiarazione di Lubiana-1996”, “Dichiarazione di Jakarta-1997”, “Risoluzione del Comitato Esecutivo dell’OMS-1998”, “Salute 21: la politica della salute per tutti per la Regione Europea dell’OMS”, “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.
- La professione di A.S. si pone al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire alla diffusione di una cultura di prevenzione, allo sviluppo della promozione della salute ed al successo delle relative strategie.
- La professione di A.S. riconosce la dimensione collettiva della salute, premessa etico-culturale su cui pensare, costruire e condurre l’intervento preventivo, educativo e di recupero sia a livello familiare che individuale.
- La professione di A.S. si impegna a rimuovere ostacoli e pregiudizi sulla salute che possono limitare l’autonomia dell’individuo condizionandone la libertà di scelta.
- Per quanto riguarda gli aspetti associativi, il riferimento è rappresentato dallo Statuto dell’AsNAS, approvato il 26.01.2002, modificato il 23.02.2002.
COMPITI
- L'A.S. è il professionista sanitario che opera, per quanto di sua competenza, nell’ambito della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, della promozione della salute, dell’educazione alla salute individuale, familiare, di gruppo, di collettività ed istituzionale, della ricerca epidemiologica e sanitariosociale, della medicina sociale, dell’igiene, della sanità pubblica, dell’assistenza sanitaria e socio -sanitaria integrata.
-
L’A.S. svolge attività di prevenzione, promozione ed educazione per la salute,
come previsto dal DM 17.01.1997 n.69, rivolta:
-alla persona, in tutte le fasi della vita ed in ogni stato di salute e condizione sociale, lavorativa e scolastica;
-alla famiglia, in tutte le sue tipologie;
-alla collettività, in ogni forma organizzata e non; individuando i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero. -
L’A.S. si impegna a promuovere, progettare, programmare e realizzare
interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi che l’OMS ha definito in
rapporto ai problemi prioritari di salute, con un approccio teso a:
-far acquisire alle persone un significato positivo della salute, in modo tale da far l’uso migliore delle proprie capacità fisiche, mentali e sociali;
-stimolare le persone e la comunità, adeguatamente informate e motivate, a partecipare in modo attivo alla definizione delle loro priorità in termini di azioni di salute;
-attivare strategie e comportamenti atti a fronteggiare situazioni di nuove patologie emergenti di interesse comunitario che richiedono attività di ricerca e coinvolgimento della popolazione;
-coinvolgere i molti settori della società che sono implicati nell’assicurare la salute e la protezione da rischi infettivi, ambientali, economici e psico-sociali;
-avere un sistema sanitario orientato a soddisfare i bisogni di base della comunità attraverso servizi che siano ubicati il più vicino possibile al luogo di vita e di lavoro delle persone, che siano di facile accesso, che forniscano prestazioni valide sul piano della qualità, dell’appropriatezza e della sicurezza e coinvolgano la comunità nella gestione delle istituzioni socio-sanitarie complementari.
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
-
Gli interventi dell’A.S. sono rivolti:
a)alla prevenzione, promozione ed educazione per la salute, così come specificato dalle competenze previste dal Profilo Professionale (D.M. 17 gennaio 1997 n.69 di individuazione della figura dell’assistente sanitario e del relativo profilo professionale), dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica (D.M. 2 aprile 2001-Classe IV), dei corsi di perfezionamento e master universitari e degli altri corsi di formazione postbase accreditati, attraverso l’utilizzo di tecniche, strumenti e interventi specificati ai commi 2 e 3;
b)alla didattica;
c)alla ricerca scientifica;
d)alla direzione di servizi. -
L’esercizio della professione si attua mediante tecniche, strumenti e interventi
specifici:
a)il colloquio/counseling
b)l’intervista
c)la visita domiciliare
d)l’inchiesta
e)l’educazione sanitaria individuale e di gruppo
f)il dispositivo gruppale
g)le tecniche didattiche e di formazione
h)la vaccinazione
i)la sorveglianza sanitaria
l)le tecniche di profilassi diretta delle malattie in fettive;
m)le tecniche di monitoraggio biologico occupazionale e in tossicodipendenti;
n)il controllo dell’assunzione farmaci e chemioprofilassi;
o)le prove cutanee
p)la relazione e il verbale
q)la vigilanza e il controllo, anche come incaricato U.P.G.
r)ogni altro atto o condotta comunque riconducibile agli obiettivi della prevenzione, educazione sanitaria e promozione della salute. - L’A.S. che abbia seguito uno specifico percorso formativo post-base accreditato, può integrare le tecniche previste al comma 2 mediante l’adozione di tecniche appartenenti ad ambiti di medicina complementare, comunque rivolti alla prevenzione, alla promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere della persona.
- L’A.S. svolge la sua attività in strutture pubbliche o private, o in regime liberoprofessionale, con autonomia tecnico-professionale, fatte salve le competenze previste per la professione medica e per le altre professioni sanitarie.
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE
- L’A.S., per poter esercitare la professione, deve avere una formazione di base riconosciuta e riconducibile esclusivamente alle leggi e norme che la disciplinano.
- L’A.S. iscritto all’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari presta la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con l’AsNAS, partecipando alle riunioni e alle assemblee nazionali, regionali e provinciali, esercitando il diritto di voto attivo e passivo come previsto dallo Statuto e più in generale partecipando alla vita dell’Associazione e valorizzandone l’immagine.
- L’A.S. eletto negli organi statutari dell’AsNAS deve adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità nell’esclusivo interesse della professione e della sua mission; deve osservare prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.
- L’A.S. è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni adeguate e di qualità e che induca: maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse alla professione; consapevolezza delle proprie dinamiche personali nella relazione con persone, famiglie, gruppi sociali, anche attraverso la supervisione; un alto livello di competenza teorico-pratica; impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico; promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.
- L’A.S. è tenuto ad una collaborazione leale e corretta con i colleghi e gli altri professionisti e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi per dare risposte adeguate e realizzare una buona comunicazione interpersonale, anche in riguardo al “raccordo interprofessionale” di cui all’art.1, comma 3, lett. o) del DM 17.01.1997 n.69.
- L’A.S. è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata e chiede il rispetto delle norme etiche e deontologiche sottese alla professione.
- L’A.S. si impegna a svolgere la propria professione secondo principi e metodi scientificamente corretti e validati; ove sia necessario individuare nuove procedure di intervento si dovrà attenere alle regole della deontologia proprie della ricerca scientifica.
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA PERSONA
- L’A.S. esplica la sua competenza professionale per promuovere l'autodeterminazione, l'autonomia e le potenzialità personali della persona creando le condizioni per farla partecipare in modo consapevole alle fasi dell'intervento professionale.
- Nello svolgimento della professione l’A.S. deve fornire ampia informazione sui diritti, vantaggi e svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti professionali, e riceverne esplicito consenso direttamente dalla persona o da chi la rappresenta legalmente.
- Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale o di tutela. Sono fatti salvi i casi in cui le prestazioni professionali avvengano su ordine dell'Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
- L’A.S. rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere della persona anche se non condivisi e l'intervento professionale dovrà essere svolto nel pieno rispetto della persona e della sua privacy.
SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA
- L’A.S. è tenuto al segreto professionale e lo esige da coloro con i quali collabora e che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni private e riservate.
- La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per gli obblighi di legge.
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ
- L’A.S. deve impegnare la propria competenza professionale al servizio della collettività e deve contribuire allo sviluppo di politiche sanitarie e sociali a favore della salute.
- L’A.S. deve predisporre ricerche e progetti orientati al benessere della collettività agendo in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone e con particolare attenzione alle persone in situazioni di svantaggio personale o sociale.
- L’A.S. deve rendersi interprete dei bisogni di salute, individuali e di gruppo dei cittadini, creando consapevolezza e favorendo il processo di crescita e sviluppo della collettività.
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA
- L’A.S. deve contribuire alla vita dell’organizzazione di appartenenza con un rapporto leale verso la stessa usando i canali appropriati e collaborando alle azioni di sviluppo previste dai piani e atti aziendali.
- L’A.S. deve tendere a sviluppare l'attività professionale a livelli funzionali diversi per consentire la massima efficacia dell'intervento e l’esplicazione massima possibile delle potenzialità della figura anche a livelli dirigenziali, nel mondo delle aziende e delle università, e più in generale negli ambiti di pertinenza, e deve avanzare opportunità di aggiornamento e formazione.
- L’A.S. deve tendere alla armonizzazione massima possibile degli aspetti professionali, ordinistici e sindacali, realizzando raccordi con i relativi organismi rappresentativi, per la migliore tutela degli AA.SS. in attività di lavoro, e per la promozione di iniziative di aggiornamento e formazione.
SANZIONI DISCIPLINARI
- L’inosservanza delle disposizioni del presente C.D.-C.E. è sanzionata con i provvedimenti previsti dall’art. 4, lett. c) e d) dello Statuto.
Codice Deontologico