L'Assistente Sanitario in Europa

La libera circolazione dei professionisti rappresenta una fondamentale libertà per una piena integrazione europea, ed è sancita nella prima parte, titolo II, del Regolamento n. 1612/1968 del Consiglio delle Comunità Europee del 15 ottobre 1968, e dal Trattato di Maastricht sull’Unione Europea, firmato il 17 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con la Legge del 3 novembre 1992, n.454.

La professione di Assistente Sanitario è presente ed è regolamentata in molti paesi europei, oltre l’Italia, tra cui il Regno Unito (Health Visitor), Grecia , Danimarca (Sundhedsplejerske), Finlandia, ecc….

Il diritto comunitario ha cercato, nel corso del tempo, di assicurare il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi garantendo il riconoscimento dei diplomi, dal punto di vista tecnico giuridico, secondo modalità diverse: mentre inizialmente si sono adottate direttive di tipo settoriale (medici, infermieri, dentisti, veterinari, farmacisti, etc.), alla fine degli anni ottanta si è passati ad un sistema generale basato sulla mutua fiducia (direttiva 89/48/CEE in seguito integrata dalla direttiva 92/51/CEE), e con la recente direttiva 98/5/CE, relativa al diritto di stabilimento per gli avvocati, il principio chiave si è ulteriormente evoluto preoccupandosi di garantire “trasparenza” in vista di una sostanziale “tutela del consumatore”.

Il riconoscimento professionale avviene secondo procedure previste dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di attuazione delle stesse.

Con il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1992 n.40, l’Italia ha recepito la direttiva 89/48/CEE, approvata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio d’Europa, sul sistema generale di riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli attestanti una formazione di livello universitario della durata minima di tre anni.

Ai sensi del D.Lgs. n.115/1992 il riconoscimento del titolo – per il quale in Italia è competente il Ministero della Sanità - avviene, nei singoli Stati membri, sulla base della fiducia reciproca nella qualità della formazione impartita negli altri Stati, ed è circondato da particolari cautele e può essere subordinato a misure compensative, come il compimento di un tirocinio o il superamento di una prova attitudinale, alle quali deve sottoporsi l’interessato. Il D.Lgs. n.115/1992 attribuisce al Ministero della Sanità anche la competenza a certificare il valore abilitante all’esercizio professionale dei titoli di formazione conseguiti in Italia, di cui sia richiesto il riconoscimento in altri Stati membri ai fini della libera circolazione nell’UE.

Con il Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n.319, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1994, n.123 (Suppl.Ord.n.81), l’Italia ha poi recepito la direttiva 92/51/CEE , approvata il 18 giugno 1992 dal Consiglio d’Europa, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.

Il DLgs. n.319 ha lo scopo di eliminare eventuali e residui ostacoli all’accesso alle professioni regolamentate ed al loro esercizio; nell’allegato C è compresa la professione di assistente sanitario (vedi tabella allegata).

L’Unione Europea, per dare più slancio alla libera circolazione dei professionisti all’interno degli Stati membri, recependo al tempo stesso le indicazioni giunte negli ultimi anni dalla Corte di Giustizia, ha poi emanato la Direttiva 2001/19/Cee del 14 maggio 2001.

Tale Direttiva, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dei Ministri UE e pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 206 del 31 luglio 2001, modifica molte direttive esistenti, tra cui quelle sul sistema generale di riconoscimento dei diplomi 89/48/Cee e 92/51/Cee, nonché quelle settoriali riguardanti le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico; prevede, tra l’altro, che lo Stato membro di destinazione non potrà più prevedere in via sistematica misure di compensazione quali prove attitudinali o tirocini d’adattamento, ma dovrà alleggerire o addirittura sopprimere tali misure in presenza di una esperienza professionale significativa.

La Direttiva è compresa nell’allegato B alla Legge 1 marzo 2002, n.39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 54, con cui il Governo viene delegato ad emanare, entro un anno, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati.

Il 14 ottobre 2003 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n° 277, di attuazione della Direttiva 2001/19/CE (Supplemento Ordinario n.161 alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003). Nell'allegato 1 è compresa la professione di Assistente Sanitario.

PROFESSIONI CONTEMPLATE NELLE DIRETTIVE 89/48 E 92/51 "SISTEMA GENERALE" AUTORITA' COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI
AGENTE DI CAMBIO MIN. GIUSTIZIA
AGROTECNICO MIN. GIUSTIZIA
ANIMATORE TURISTICO DIP. DEL TURISMO
ASSISTENTE SANITARIO MIN. SANITA'
ASSISTENTE SOCIALE MIN. GIUSTIZIA
ATTUARIO MIN. GIUSTIZIA
AVVOCATO MIN. GIUSTIZIA
BIOLOGO MIN. GIUSTIZIA
CHIMICO MIN. GIUSTIZIA
CONSULENTE DEL LAVORO MIN. GIUSTIZIA
CONSULENTE PROPRIETA' INDUSTRIALE MIN. INDUSTRIA, COMM. ARTIGIANATO
CONTROLLORE DI VOLO MIN. TRASPORTI
DIETISTA MIN. UNIVERSITA'
DOCENTE ISTRUZIONE SECONDARIA MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE
DOCENTE SCUOLA ELEMENTARE MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE
DOCENTE SCUOLE MATERNE MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTTORE AGRONOMO MIN. GIUSTIZIA
DOTTORE COMMERCIALISTA MIN. GIUSTIZIA
DOTTORE FORESTALE MIN. GIUSTIZIA
ENOLOGO MIN. SANITA'
ESPERTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE MIN. LAVORI PUBBLICI
ESTETISTA MIN. LAVORO
FISIOTERAPISTA MIN. SANITA'
GEOLOGO MIN. GIUSTIZIA
GEOMETRA MIN. GIUSTIZIA
GIORNALISTA MIN. GIUSTIZIA
GUIDA ALPINA DIP. DEL TURISMO
GUIDA NATURALISTICA DIP. DEL TURISMO
GUIDA SPELEOLOGICA DIP. DEL TURISMO
GUIDA TURISTICA DIP. DEL TURISMO
IGIENISTA DENTALE MIN. SANITA'
INFERMIERE PEDIATRICO MIN. SANITA'
INFORMATORE SCIENTIFICO MIN. SANITA'
INGEGNERE MIN. GIUSTIZIA
ISTRUTTORE DI GUIDA MIN. TRASPORTI
ISTRUTTORE NAUTICO DIP. DEL TURISMO
LOGOPEDISTA MIN. SANITA'
MAESTRO DI SCI DIP. DEL TURISMO
MASSAGGIATORE MIN. SANITA'
MEDIATORE DI COMMERCIO MIN. INDUSTRIA
ODONTOTECNICO MIN. SANITA'
ORGANIZZATORE CONGRESSI DIP. DEL TURISMO
ORTOTTISTA - ASSITENTE DI OFTALMOLOGIA MIN. SANITA'
OTTICO MIN. SANITA'
PERITI ED ESPERTI MIN. INDUSTRIA
PERITO AGRARIO MIN. GIUSTIZIA
PERITO INDUSTRIALE MIN. GIUSTIZIA
PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE
PODOLOGO MIN. SANITA'
PROMOTORE SERVIZI FINANZIARI CONSOB
PSICOLOGO MIN. GIUSTIZIA
RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE MIN. GIUSTIZIA
RICERCATORE UNIV. MIN. UNIVERSITA'
TECNICO AUDIOMETRISTA MIN. SANITA'
TECNICO AUDIOPROTESISTA MIN. SANITA'
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO MIN. SANITA'
TECNICO EDUCAZIONE RIABILITAZIONE PSICHIAT. E PSICOS. MIN. SANITA'
TECNICO LAB. BIOMEDICO MIN. SANITA'
TECNICO NEUROFISIOTERAPISTA MIN. SANITA'
TECNICO ORTOPEDICO MIN. SANITA'
TECNICO SANITARIO (RADIOLOGIA MEDICA) MIN. SANITA'
TECNOLOGO ALIMENTARE MIN. GIUSTIZIA
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' ETA' EVOLUTIVA MIN. SANITA'
TERAPISTA OCCUPAZIONALE MIN. SANITA'
TERAPISTA RIABILITAZIONE NON VEDENTI MIN. SANITA'
UFFICIALE DI COPERTA MIN. TRASPORTI E NAVIGAZ.
UFFICIALE DI MACCHINA MIN. TRASPORTI E NAVIGAZ.
VIGILATRICE D'INFANZIA MIN. SANITA'