CAPO I - Riferimenti statutari
CAPO II - Organi delle sezioni regionali e delle province autonome
CAPO III - Delegati provinciali
CAPO IV - Disposizioni finali
CAPO I - Riferimenti statutari
Art. 1) Articolazione territoriale
L'articolazione territoriale dell'AsNAS è stabilita dall'Atto Costitutivo dell'Associazione del 26 Gennaio 2002, che ne affida l'individuazione all'Assemblea dei soci.
L'art.1) dello Statuto prevede che "l'Associazione nazionale si articola in Sezioni regionali la cui costituzione viene deliberata dall'Assemblea, mentre le sedi vengono individuate dai Consigli Direttivi sezionali".
L'art. 6) dello Statuto prevede che " fino alla costituzione dell'Assemblea dei delegati e all'entrata in funzione degli Organi che l'Assemblea stessa andrà ad eleggere, l'attribuzione dell'Organo assembleare di cui all'art. 7 del presente Statuto verranno espletate dai Soci Fondatori competenti".
L'art. 8 dello Statuto prevede che: "in sede di costituzione dell'associazione il primo Consiglio Direttivo è composto come esplicitato nell'Atto Costitutivo, mentre l'art. 9 prevede che il Consiglio Direttivo svolge, in via transitoria le funzioni dell'Assemblea, come previsto all'art. 6)
L'art. 14),"Le Sezioni Regionali" viene qui riportato integralmente:
"Le Sezioni Regionali hanno la funzione di aggregare i soci residenti nelle Regioni d'Italia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, con lo scopo di rendere efficace l'attività dell'Associazione e flessibile in rapporto alla diversità delle condizioni e caratteristiche demografiche, socio-economiche, epidemiologiche, organizzative dei territori di riferimento, con riguardo particolare alle Autonomie locali, al Sistema socio-sanitario, al Sistema universitario.
L'accennata diversità deve, comunque, risultare del tutto compatibile con la mission dell'Associazione Nazionale e con le norme statutarie, risolvendosi in risorsa armonica per l'Associazione stessa, sul piano dell'efficienza organizzativa, delle opportunità di migliore e più diretto ascolto delle istanze della base associativa e di trasmissione propositiva agli Organi centrali.
La coesione associativa, l'unicità dell'identità sui piani dei contenuti e dell'immagine, nella vita interna dell'Associazione come nei rapporti con l'esterno, l'omogeneità e l'univocità nell'interpretazione di una mission condivisa e solidale, rappresentano beni preziosi e irrinunciabili, e nello stesso tempo vincoli imprescindibili, valori e non limiti negativi, costruiti nel tempo dalla libera e democratica dialettica espressa dagli aderenti, in ogni sede e momento e qualunque sia il ruolo degli aderenti stessi, nella vita dell'Associazione come nel mondo del lavoro e più in generale nella società civile.
L'art. 15), "Organi delle Sezioni Regionali" viene qui riportato integralmente:
"L'organigramma delle Sezioni Regionali ricalca, di massima, quello nazionale.
Sono, pertanto, Organi delle Sezioni:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori.
Le attribuzioni verranno esplicitate in un apposito regolamento, tenuto conto dell'esigenza di armonizzare l'autonomia organizzativa con il limite della compatibilità derivante dalla natura delle Sezioni, quali periferizzazione dell'Associazione nazionale.
Saranno, pertanto, escluse dal regolamento le attribuzioni di carattere generale riservate agli Organi centrali dal presente Statuto e dalle normative generali vigenti in materia.
L'art. 16): "I Delegati Provinciali ", viene qui riportato integralmente:
"I Consigli Direttivi Regionali potranno individuare, in rapporto alle situazioni locali, delegati provinciali, con funzioni di rappresentanza dell'Associazione esplicabili all'interno del territorio di riferimento.
Le attribuzioni dei delegati provinciali saranno esplicitate nel regolamento di cui all'art.15).
CAPO II - Organi delle Sezioni Regionali e delle Province Autonome
Art. 2) Norma di principio
Le attribuzioni degli Organi tengono conto dell'esigenza di armonizzare l'autonomia organizzativa con il limite della compatibilità derivante dalla natura delle sezioni, quali periferizzazione dell'Associazione Nazionale, con esclusione delle attribuzioni di carattere generale riservate agli Organi centrali dallo Statuto.
Art. 3) L'Assemblea. Composizione e funzionamento
L'Assemblea è il massimo Organo rappresentativo e permanente della generalità dei soci a livello sezionale ed è composta da tutti gli Assistenti Sanitari della Regione iscritti all'AsNAS e in carico alla Sezione, in regola col versamento della quota associativa annuale.
In assemblea tutti i soci hanno il diritto di parola e di elettorato passivo e attivo.
L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed entro il 30 aprile di ogni anno, a cura del Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta ai Soci da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente l'indicazione del giorno, ora, sede della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
In via straordinaria e per ragioni d'urgenza, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, con preavviso ridotto a 7 giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
All'inizio della riunione l'Assemblea elegge un proprio presidente. Le funzioni di segreteria vengono svolte dal Segretario della Sezione.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea vota in modo palese; a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti, e sempre quando si tratti di persone.
Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio. Non sono consentite più di due deleghe. Le deleghe devono avere forma scritta.
Art. 4) L'Assemblea. Attribuzioni
L'Assemblea:
a) si esprime sulla relazione del Presidente della Sezione riguardante l'attività svolta nell'anno sociale precedente dal Consiglio Direttivo, e più complessivamente sull'attività degli Organi associativi sezionali;
b) esprime osservazioni e formula proposte sugli indirizzi operativi dell'Associazione.
c) decide l'istituzione di Delegati Provinciali, sulla scorta della individuazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'Art. 16) dello Statuto.
d) Approva il piano operativo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) Approva i bilanci consuntivo e preventivo;
f) Elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti, il Presidente, il Tesoriere, e il Collegio dei Revisori;
g) Elegge i delegati all'Assemblea nazionale, secondo i criteri determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale, a norma dell'art. 6) dello Statuto
Art. 5) Consiglio Direttivo. Composizione, funzionamento e durata in carica
Il primo Consiglio Direttivo, eletto nell'Assemblea costitutiva della Sezione è composto come da decisione assembleare.
Resta in carica sino alla conclusione della fase transitoria dell'Associazione, allo stesso modo del Consiglio Direttivo Nazionale, e la sua composizione può variare per decisione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, nella fase associativa "a regime" è composto da componenti nel numero deliberato dall'Assemblea. Ne fanno parte di diritto,ove non eletti, gli eventuali Delegati Provinciali, con diritto di parola e di voto.
E' l'Organo di governo della Sezione e dura in carica tre anni.
I componenti elettivi possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni di componenti il Consiglio provvede alla sostituzione chiedendo poi la convalida alla prima Assemblea utile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni bimestre su convocazione del Presidente, che lo presiede.
In via straordinaria il Consiglio può essere convocato dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti.
Le modalità e i tempi di convocazione sono gli stessi dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
La validità delle riunioni è assicurata dalla presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti a voti palesi; a scrutinio segreto quando ne viene fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei presenti e sempre quando si tratti di persone.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 6) Il Consiglio Direttivo Attribuzioni.
Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dà applicazione alle risoluzioni dell'Assemblea e sovrintende alla attività complessiva della Sezione.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a) predispone gli atti di competenza dell'Assemblea, in particolare il piano operativo annuale e i bilanci consuntivo e preventivo;
b) adotta, su proposta del Tesoriere gli atti di competenza ai fini della gestione della quota di fondo comune assegnata alla Sezione Regionale dal Consiglio Direttivo Nazionale, a norma dell'art. 17) 4° comma dello Statuto;
c) delibera in materia di ammissione, cessazione e sospensione dei soci della Sezione;
d) nomina un vice Presidente, per la coadiuvazione del Presidente e sostituzione dello stesso in caso di assenza o impedimento;
e) formula proposte al Consiglio Direttivo Nazionale ai fini della elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale;
f) determina, annualmente, la parte della propria quota di fondo comune da assegnare in gestione ai Delegati Provinciali, a norma dell'art17) 5° comma dello Statuto;
g) può affidare ai singoli componenti la cura di specifici settori di attività;
h) può costituire gruppi di studio e di lavoro, mediante utilizzo di risorse professionali sia interne che esterne alla Sezione;
i) nomina i rappresentanti della Sezione in organismi appartenenti ad Istituzioni od altri soggetti, di diritto pubblico o privato, comunque coinvolti nella gestione delle problematiche di cui l'Associazione si occupa, relativamente al livello di propria competenza territoriale;
j) intrattiene rapporti diretti con le Istituzioni locali, socio-sanitarie, universitarie, sindacali, associative, relativamente al livello territoriale di propria competenza in armonia con le strategie, le linee guida e le direttive del livello associativo nazionale;
m) segue l'evoluzione della normativa legislativa e contrattualistica interessante la figura dell'Assistente Sanitario così come l'evoluzione della formazione, adottando ogni iniziativa di carattere culturale scientifico e professionale utile allo scopo della salvaguardia e valorizzazione della professione, relativamente al livello territoriale di propria competenza;
n) può individuare, a norma dell'art. 16) dello Statuto, Delegati Provinciali da proporre all'Assemblea per l'approvazione.
Art. 7) Il Presidente
Il primo Presidente sezionale eletto nell'Assemblea costitutiva della Sezione resta in carica sino alla conclusione della fase transitoria dell'Associazione salvo diversa determinazione della Assemblea.
Il Presidente è il legale rappresentante della Sezione di fronte ai terzi e in giudizio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Firma gli atti sociali, ordinari e straordinari e cura l'attuazione delle determinazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Cura in particolare le relazioni pubbliche con le Istituzioni, associazioni, organismi pubblici e privati comunque coinvolti nelle problematiche di cui l'Associazione si occupa, nonché le relazioni interne.
E coadiuvato dal vice Presidente e dal Segretario.
Partecipa, con diritto di parola e di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 8) Il Tesoriere
Il primo Tesoriere sezionale eletto nell'Assemblea costitutiva della Sezione resta in carica sino alla conclusione della fase transitoria della Associazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
Il Tesoriere si occupa della gestione economico-finanziaria della Sezione ne assicura la regolarità e predispone gli atti relativi per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, in particolare i bilanci consuntivo e preventivo.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Cura la gestione della quota di fondo comune assegnata annualmente alla Sezione dal Consiglio Direttivo Nazionale, a norma dell'art. 17) 5° comma dello Statuto, formulando proposte al Consiglio Direttivo.
In particolare il Tesoriere sezionale:
a) predispone lo schema di bilancio preventivo per l'anno successivo e lo presenta al Presidente e al Consiglio Direttivo per l'approvazione entro il 31/12 di ogni anno, per essere poi sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea entro il 31/03 dell'anno seguente;
b) predispone lo schema di bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo presenta al Presidente e al Consiglio Direttivo per l'approvazione, per essere poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea assieme al bilancio preventivo di cui alla precedente lettera a);
c) cura la regolare tenuta degli atti contabili;
d) cura l'esecuzione di ogni adempimento di carattere economico-patrimoniale, contabile e fiscale interessante la Sezione;
e) cura, in particolare, che il versamento delle quote associative da parte dei soci avvenga regolarmente e segnala al Consiglio Direttivo i casi di morosità.
Le attività di cui sopra saranno svolte secondo modelli organizzativi omogenei sull'intero territorio nazionale- salvo motivate specificità differenziatrici - sulla base di intese tra le dirigenze nazionali e regionali, e in particolare tra la Tesoreria nazionale e le Tesorerie regionali, allo scopo di assicurare chiarezza, efficacia, fluidità al rapporto tra i livelli associativi coinvolti, sotto i profili sia operativi che strumentali.
Art. 9) Il Segretario
Il Segretario, nominato dal Presidente, assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli Organi della Sezione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli Organi collegiali.
Tale attività viene svolta dal segretario personalmente e, quando disponga di staff, in termini di coordinamento e responsabilità dello stesso.
La durata dell'incarico è pari a quella del Presidente.
In caso di assenza o impedimento il Presidente affida la funzione ad altro Consigliere.
La collaborazione tecnico- amministrativa-si esplica attraverso:
A) il governo dell'organizzazione amministrativa complessiva della Sezione e di supporto agli Organi sezionali;
B) la tenuta in evidenza di:
a. Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione;
b. verbale dell'Assemblea costitutiva della Sezione;
c. deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale di costituzione della Sezione;
d. documentazione relativa all'attività degli Organi direttivi nazionali (deliberazioni del CDN note presidenziali, etc.);
e. normative nazionali, e particolarmente regionali di riferimento, istituzionali ,di aziende sanitarie, università, organizzazioni sindacali, comunque interessanti la professione, compresa la contrattualistica socio-sanitaria e le disposizioni in materia di formazione;
f. raccolta delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché delle determinazioni degli altri Organi Direttivi sezionali;
g. raccolta dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
Le raccolte di cui sopra potranno realizzarsi in forma sia cartacea che on-line, in dipendenza della loro natura, rilevanza e disponibilità di tecnologia documentale.
C) la gestione:
a. dell'anagrafe dei soci della Sezione e del suo aggiornamento;
b. della corrispondenza sezionale.
Le attività di cui sopra saranno svolte secondo modelli organizzativi omogenei sull'intero territorio nazionale -salvo motivate specificità differenziatrici -sulla base di intese tra le dirigenze nazionali e regionali, e in particolare tra la Segreteria nazionale e le Segreterie regionali, allo scopo di assicurare chiarezza, efficacia e fluidità al rapporto tra i livelli associativi coinvolti, sotto i profili sia operativo che strumentale.
Art. 10) Il Collegio dei Revisori.
Il primo Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea costitutiva della Sezione, è composto come da decisione assembleare.
Resta in carica sino alla conclusione della fase transitoria dell'Associazione, allo stesso modo del Consiglio Direttivo Nazionale, e la sua composizione può variare per decisione dell'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare il regolare andamento della gestione economico-finaziaria e la regolare tenuta degli atti contabili.
È composto da tre componenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente del Collegio è scelto dai componenti.
CAPO III - I Delegati Provinciali
Art. 11)
I Delegati Provinciali individuati dal Consiglio Direttivo in rapporto alle situazioni locali, a norma dell' Art. 16) dello Statuto e dell'Art. 6) del presente regolamento, ed eletti dalla Assemblea sezionale a norma dell'art. 4) del presente regolamento, svolgono essenzialmente funzioni di rappresentanza dell'Associazione e della Sezione, esplicabili all'interno del territorio di riferimento.
In particolare, i Delegati Provinciali:
a) curano il rapporto diretto con le istituzioni locali, Provincia, Comuni, aziende sanitarie,delegazioni di altre professioni sanitarie, organizzazioni sindacali organismi del Terzo Settore, mezzi di comunicazione, realizzando in concreto la periferizzazione estrema dell'AsNAS, con particolare riguardo alle esigenze di visibilità ed immagine;
b) curano il rapporto diretto con gli Assistenti Sanitari della Provincia stimolando e favorendo la loro adesione all'Associazione, raccogliendo le istanze di informazione e sostegno, dando ad esse diretta risposta, ovvero trasferendole al superiore livello associativo sezionale;
c) partecipano, in rappresentanza dell'AsNAS e della propria Sezione regionale di appartenenza, alle iniziative di carattere culturale comunque rivestenti interesse per la professione dell'Assistente Sanitario realizzate nell'ambito provinciale di riferimento;
d) forniscono agli Organi sezionali notizie sulla condizione degli Assistenti Sanitari operanti nella Provincia, riguardo al lavoro e alla formazione, nello spirito della mission associativa, e comunque forniscono ogni informazione utile al fine di consentire agli Organi direttivi della Sezione l'acquisizione di adeguate conoscenze sul contesto territoriale di riferimento e la possibilità di adeguati ed informati interventi;
e) sviluppano iniziative informative soprattutto attraverso le istituzioni scolastiche, ai fini della sensibilizzazione dei giovani verso la professione di Assistente Sanitario e per la diffusione della cultura della prevenzione e promozione della salute;
f) gestiscono la quota di fondo comune loro assegnata dal Consiglio Direttivo Sezionale, rispondendone al medesimo e tenendo, allo scopo idonea documentazione;
g) si dotano di una sede, d'intesa con il Consiglio Direttivo sezionale e di adeguati strumenti di organizzazione, di gestione e di relazione;
h) organizzano incontri, anche a periodicità definita, con i soci della Provincia e, più in generale con gli Assistenti Sanitari del territorio, pubblici o privati, dipendenti e libero -professionisti, aprendo tali incontri alla partecipazione degli studenti dei corsi di laurea e favorendone l'iscrizione all'AsNAS.
CAPO IV – Disposizioni finali
Art. 12) Disposizioni finali
Il presente regolamento ha carattere e valore transitorio.
Verrà riconsiderato dall'Assemblea nazionale dell'AsNAS ad intervenuta conclusione della fase transitoria.