(allegato a) all’atto costitutivo del 26.01.2002; modif. 23.02.2002.
Ordinamento e scopi
art.1) – Costituzione e articolazione territoriale.
L’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari (AS.N.A.S.), costituitasi con atto del 26.01.2002, con sede in Mirandola (Modena) via Tagliamento n.14, di durata illimitata, ai sensi dell’art.36 C.C., apartitica e aconfessionale, è retta dal presente Statuto.
La eventuale variazione della sede, per decisione del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ponendo, peraltro l’obbligo della comunicazione ai Soci e alle interlocuzioni esterne.
L’Associazione Nazionale si articola in Sezioni Regionali, la cui costituzione viene deliberata dall’Assemblea, mentre le sedi vengono individuate dai Consigli Direttivi sezionali.
Gli Organi associativi, di rilievo nazionale e regionale, sono indicati ai successivi Titoli III e IV, ove è prevista anche la possibilità di individuare i Delegati provinciali.
Tutti i Soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto.
art.2) – Scopi.
L’Associazione, le cui finalità generali fondamentali e costitutivamente fondanti sono la salvaguardia e la valorizzazione della figura professionale dell’assistente sanitario, sotto i profili culturale, formativo, scientifico, professionale, giuridico, deontologico e sociale, persegue in particolare i seguenti scopi:
- a) l’elaborazione di ricerche, studi, piani, proposte, interventi finalizzati alla realizzazione della mission associativa, con riguardo alla formazione della figura e all’esercizio della professione;
- b) l’impegno alla partecipazione alle strategie e ai momenti attuativi dell’ECM (Educazione Continua in Medicina) con riguardo agli assistenti sanitari formati e operativi;
- c) l’organizzazione di iniziative informative e formative dirette agli assistenti sanitari ed agli aspiranti alla professione e più in generale ai target di interesse;
- d) l’instaurazione di rapporti di collaborazione con le Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, con le Autonomie locali, i soggetti del Sistema socio-sanitario, il Sistema Universitario e le Organizzazioni Sindacali, promuovendo la conoscenza dell’identità, delle competenze e delle responsabilità della figura;
- e) l’instaurazione di rapporti di collaborazione con Associazioni rappresentative delle altre professioni presenti nel Sistema socio-sanitario e a livello internazionale, nonché con le Società scientifiche;
- f) il monitoraggio continuo del rispetto da parte delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, in particolare appartenenti al Sistema socio-sanitario, nei confronti degli assistenti sanitari operanti nelle medesime, delle specifiche competenze attribuite alla figura dal D.M. 17.1.1997, n.69: “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario” (G.U. n.72 del 27.3.1997), negli ordinamenti didattici dei percorsi formativi e nello specifico codice deontologico;
- g) la prioritaria sollecitudine, in qualsiasi sede e momento, verso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e professionale della figura dell’assistente sanitario, tipica, elettiva, specifica della prevenzione e promozione della salute, anche attraverso il contrasto risoluto verso eventuali iniziative, di qualsiasi fonte, tese a profilare figure professionali comunque sovrapponibili o alternative rispetto a quella dell’assistente sanitario;
- h) l’adozione di interventi sollecitatori nella direzione dell’inserimento della figura dell’assistente sanitario nel sistema ordinistico innovato delle professioni, mediante la istituzione di un Ordine e di un Albo specifici ed autonomi;
- i) l’elaborazione, l’approvazione e la diffusione di un codice deontologico specifico dell’assistente sanitario, anche tramite la costituzione di un apposito gruppo di lavoro;
- l) l’adozione di interventi e strumenti informativi diretti ai soci e la partecipazione a momenti di socializzazione organizzati anche in collaborazione con altre associazioni e con Istituzioni, di carattere culturale, scientifico e divulgativo, ai vari diffusi livelli di interesse, regionale, nazionale, internazionale.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà avvalersi delle risorse professionali dei propri soci e di collaborazioni esterne, nonché mediante l’utilizzo dei sistemi e mezzi di informazione e comunicazione specializzati e comuni.
La condizione di socio
art.3) - Tipologie di soci.
I Soci si distinguono in:
a) Soci fondatori;
b) Soci ordinari;
c) Soci onorari;
d) Soci sostenitori.
I Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
I Soci onorari, cui non spetta l’elettorato attivo e passivo e non hanno diritto di voto, sono coloro che il Consiglio Direttivo nomina per meriti acquisiti nella costituzione e nello sviluppo dell’Associazione e nella collaborazione offerta alla stessa al fine del perseguimento degli scopi statutari.
I Soci sostenitori, cui non spetta l’elettorato attivo e passivo e non hanno diritto di voto, sono coloro che il Consiglio Direttivo nomina in quanto autori di atti o iniziative comunque dirette a sostenere economicamente, o per altri interessanti aspetti, l’AS.N.A.S.
La condizione di Socio è, in ogni caso, intrasmissibile.
art.4) - Soci ordinari – Ammissione – Diritti e doveri – Cessazione e sospensione.
a) Ammissione.
Sono ammessi all’Associazione, per decisione del Consiglio Direttivo Nazionale o dei Consigli Direttivi Regionali, cui la domanda scritta deve essere rivolta e che insindacabilmente deliberano, le persone in possesso del titolo di assistente sanitario e gli studenti dei corsi di formazione universitari per assistente sanitario.
L’ammissione, che genera l’obbligo del versamento della quota associativa, retroagisce al 1° gennaio dell’anno sociale nel quale è stata deliberata dal competente Consiglio.
b) Diritti e doveri.
I Soci hanno il diritto di prender parte alla vita associativa, nei modi e nei tempi da questa scanditi, di fruire dei servizi di carattere collettivo ed individuale prodotti ed offerti dall’Associazione, e di esprimere il proprio pensiero attraverso il voto.
I Soci hanno il primario dovere di rispettare e onorare i principi ispiratori della mission associativa, di rispettare lo Statuto e le determinazioni degli Organi associativi, di contribuire al buon funzionamento e allo sviluppo della stessa.
Essi, nell’esercizio della loro libera volontaria scelta porteranno il proprio contributo all’interno degli Organi associativi, così come all’esterno dell’Associazione, col solo limite rappresentato dall’esigenza di evitare comportamenti comunque dannosi all’immagine della stessa.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura annuale stabilita dall’Assemblea.
Per gli studenti la quota è ridotta del 50%.
c) Cessazione.
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni volontarie;
b) per morosità persistente dopo sollecito;
c) a causa di comportamenti contrari allo spirito e alle regole dell’Associazione, o comunque riprovevoli sul piano etico e deontologico.
I provvedimenti comportanti la cessazione, provvisti di motivazione, sono di competenza dei Consigli Direttivi.
Il socio, fermo restando il diritto di difesa secondo le leggi vigenti per la generalità dei cittadini, ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo competente, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, il riesame dello stesso, che dovrà espletarsi ed essere comunicato all’interessato entro 60 giorni dalla richiesta.
Il provvedimento di cessazione deve sempre essere preceduto dalla contestazione degli addebiti, con fissazione di un termine per l’esercizio della facoltà di controdeduzione.
Il socio può chiedere ed ottenere di essere sentito personalmente.
d) Sospensione.
Per le cause sub b) e c) previste per la cessazione, il socio può, sempre per decisione del competente Consiglio Direttivo, essere sospeso per un periodo non superiore all’anno. Avverso a tale provvedimento il socio ha le stesse facoltà previste per la cessazione e simili le procedure.
Organi dell’Associazione
art.5) – Organi dell’Associazione.
Sono Organi dell’Associazione Nazionale:
1) L’Assemblea;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
4) Il Tesoriere;
5) Il Segretario;
6) Il Collegio dei Revisori.
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i soci, fondatori e ordinari, in regola con il versamento della quota associativa.
Le cariche associative sono gratuite. E’ ammesso il rimborso delle spese sostenute, quando autorizzate, sulla base di criteri e misure determinate dal Consiglio Direttivo nazionale.
Art.6) - L’Assemblea. Composizione e funzionamento.
L’Assemblea è il massimo organo rappresentativo e permanente della generalità dei soci a livello nazionale.
Fino alla costituzione dell’Assemblea dei delegati e all’entrata in funzione degli Organi che l’Assemblea stessa andrà ad eleggere, le attribuzioni dell’Organo assembleare di cui all’art.7 del presente Statuto verranno espletate dai Soci fondatori, componenti il Consiglio Direttivo nazionale.
Ad avvenuta elezione da parte delle Sezioni regionali dei rispettivi delegati, la prima riunione dell’Assemblea verrà convocata, su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Presidente.
Alle riunioni dell’Assemblea parteciperanno soci delegati; in misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo nazionale, per la prima riunione dell’Assemblea. Per le riunioni successive provvederà l’Assemblea.
L’Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno ed entro il 30 aprile di ogni anno, a cura del Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta ai Soci da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente l’indicazione del giorno, ora, sede della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
In via straordinaria e per ragioni d’urgenza, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, con preavviso ridotto a 7 giorni.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
All’inizio della riunione l’Assemblea elegge un proprio presidente. Le funzioni di segreteria vengono svolte dal Segretario dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, che richiedono la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti l’Assemblea.
L’Assemblea vota in modo palese; a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti, e sempre quando si tratti di persone.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio. Non sono consentite più di due deleghe. Le deleghe devono avere forma scritta.
art.7) - L’Assemblea. Attribuzioni.
L’Assemblea:
a) si esprime sulla relazione del Presidente dell’Associazione riguardante l’attività svolta nell’anno sociale precedente dal Consiglio Direttivo, e più complessivamente sull’attività degli organi associativi;
b) conferma o modifica gli indirizzi operativi dell’Associazione;
c) decide la costituzione delle Sezioni Regionali;
d) approva il piano operativo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
f) elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti, il Presidente, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori;
g) determina l’entità della quota associativa annuale;
h) determina l’entità di eventuali contribuzioni straordinarie;
i) delibera eventuali modifiche statutarie;
l) delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione, con le modalità di cui al successivo art.18.
art.8) - Il Consiglio Direttivo. Composizione, funzionamento e durata in carica.
Il Consiglio Direttivo, composto da componenti nel numero deliberato dall’Assemblea, e del quale fanno parte di diritto, ove non eletti, i Presidenti delle Sezioni Regionali con diritto di parola e di voto, è l’organo di governo dell’Associazione e dura in carica tre anni.
I componenti elettivi possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni di componenti il Consiglio provvede alla sostituzione, chiedendone poi la convalida alla prima Assemblea utile, salvo che l’Assemblea stessa o eventuali norme regolamentari dispongano in merito diversamente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni bimestre, su convocazione del Presidente, che lo presiede.
In via straordinaria il Consiglio può essere convocato dal Presidente, su sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti.
La validità delle riunioni è assicurata dalla presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti, a voti palesi; a scrutinio segreto quando ne viene fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei presenti e sempre quando si tratti di persone.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
In sede di costituzione dell’Associazione il primo Consiglio Direttivo è composto come esplicitato nell’atto costitutivo.
art.9) - Il Consiglio Direttivo. Attribuzioni.
Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà applicazione alle risoluzioni dell’Assemblea e sovrintende alla attività complessiva dell’Associazione, svolgendo, altresì, in via transitoria, le funzioni dell’Assemblea, come previsto all’art.6 del presente Statuto.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
a) predispone gli atti di competenza dell’Assemblea, in particolare il piano operativo annuale e i bilanci consuntivo e preventivo;
b) delibera in materia di ammissione, cessazione e sospensione dei soci;
c) nomina un Vice Presidente, per la coadiuvazione del Presidente e sostituzione del medesimo in caso di assenza o impedimento;
d) nomina i soci onorari;
e) predispone, se ritenuto necessario e sulla scorta dell’esperienza, un regolamento per il funzionamento interno degli Organi dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) può affidare ai singoli componenti la cura di specifici settori di attività;
g) può costituire gruppi di studio e di lavoro, mediante utilizzo di risorse professionali sia interne che esterne all’Associazione;
h) nomina i rappresentanti dell’Associazione in organismi appartenenti ad Istituzioni od altri soggetti, di diritto pubblico o privato, comunque coinvolti nella gestione delle problematiche di cui l’Associazione si occupa;
i) segue l’evoluzione della normativa legislativa e contrattualistica interessante la figura dell’assistente sanitario, così come l’evoluzione della formazione, adottando ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico e professionale utile allo scopo della salvaguardia e valorizzazione della figura dell’assistente sanitario.
art.10) - Il Presidente.
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Firma gli atti sociali, ordinari e straordinari e cura la attuazione delle determinazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Cura, in particolare, le relazioni pubbliche con Istituzioni, Associazioni, organismi pubblici e privati comunque coinvolti nelle problematiche di cui l’Associazione si occupa, nonché le relazioni interne, con particolare riguardo all’articolazione territoriale dell’Associazione.
E’ coadiuvato dal Vice Presidente e dal Segretario.
art.11) - Il Tesoriere.
Il Tesoriere si occupa della gestione economico-finanziaria della Associazione, ne assicura la regolarità e predispone gli atti relativi per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, in particolare i bilanci consuntivo e preventivo.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
art.12) – Il Segretario.
Il Segretario, nominato dal Presidente, assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli Organi dell’Associazione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli Organi collegiali.
Tale attività viene svolta dal Segretario personalmente e, quando disponga di staff, in termini di coordinamento e responsabità dello stesso.La durata dell’incarico è pari a quella del Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente affida la funzione ad altro Consigliere.
art.13) - Il Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare il regolare andamento della gestione economico-finanziaria e la regolare tenuta degli atti contabili.
E’ composto da tre componenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente del Collegio è scelto dai componenti.
Organizzazione territoriale
art.14) - Le Sezioni Regionali.
Le Sezioni Regionali hanno la funzione di aggregare i soci residenti nelle Regioni d’Italia e nelle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, con lo scopo di rendere efficace l’attività dell’Associazione e flessibile in rapporto alla diversità delle condizioni e caratteristiche demografiche, socio-economiche, epidemiologiche, organizzative dei territori di riferimento, con riguardo particolare alle Autonomie locali, al Sistema socio-sanitario, al Sistema universitario. L’accennata diversità deve, comunque, risultare del tutto compatibile con la mission dell’Associazione Nazionale e con le norme statutarie, risolvendosi in risorsa armonica per l’Associazione stessa, sul piano dell’efficienza organizzativa, delle opportunità di migliore e più diretto ascolto delle istanze della base associativa e di trasmissione propositiva agli Organi centrali. La coesione associativa, l’unicità dell’identità sui piani dei contenuti e dell’immagine, nella vita interna dell’Associazione come nei rapporti con l’esterno, l’omogeneità e l’univocità nell’interpretazione di una mission condivisa e solidale, rappresentano beni preziosi e irrinunciabili, e nello stesso tempo vincoli imprescindibili, valori e non limiti negativi, costruiti nel tempo dalla libera e democratica dialettica espressa dagli aderenti, in ogni sede e momento e qualunque sia il ruolo degli aderenti stessi, nella vita dell’Associazione come nel mondo del lavoro e più in generale nella società civile.
art.15) – Organi delle Sezioni Regionali.
L’organigramma delle Sezioni Regionali ricalca, di massima, quello nazionale. Sono, pertanto, Organi delle Sezioni: -l’Assemblea; -il Consiglio Direttivo; -il Presidente; -il Tesoriere; -Il Segretario; -il Collegio dei Revisori. Le attribuzioni verranno esplicitate in un apposito regolamento, tenuto conto dell’esigenza di armonizzare l’autonomia organizzativa con il limite della compatibilità derivante dalla natura delle Sezioni, quali periferizzazione dell’Associazione nazionale. Saranno, pertanto, escluse dal regolamento le attribuzioni di carattere generale riservate agli Organi centrali dal presente Statuto e dalle normative generali vigenti in materia.
art.16) - I Delegati Provinciali.
I Consigli Direttivi Regionali potranno individuare, in rapporto alle situazioni locali, delegati provinciali, con funzioni di rappresentanza dell’Associazione esplicabili all’interno del territorio di riferimento.
Le attribuzioni dei delegati provinciali saranno esplicitate nel regolamento di cui all’art.15.
Il Fondo Comune
art.17) - Il Fondo Comune.
Il fondo comune costituisce il supporto economico che alimenta l’attività dell’Associazione, ed è costituito dalle utilità economiche di cui l’Associazione può disporre.
In particolare esso è costituito:
a) dalle quote associative;
b) dai beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali accantonamenti deliberati dagli Organi associativi, anche in applicazione di norme di legge;
d) da contributi corrisposti da enti pubblici, in via ordinaria o straordinaria, a titolo di liberalità o in applicazione di norme di legge;
e) da contributi corrisposti da enti privati, istituti di credito o semplici cittadini, a titolo di sovvenzione, donazioni, lasciti;
f) dal ricavato di iniziative di carattere culturale, divulgativo, di intrattenimento, organizzate dall’Associazione, a livello nazionale, regionale o provinciale.
Il fondo comune sarà caratterizzato da assoluta trasparenza, sia quanto a costituzione che ad utilizzo, che, ancora, a rendicontazione, operazione nella quale, ad opera degli Organi competenti, dovranno tenersi distinte le attività istituzionali dalle eventuali attività commerciali.
Il Consiglio Direttivo nazionale determina annualmente la quota di fondo comune da assegnare in gestione alle Sezioni Regionali e alle Provincie Autonome.
I Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali determinano annualmente la parte della propria quota di fondo comune da assegnare in gestione ai delegati provinciali.
A norma del Codice Civile i singoli associati, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso.
Per parte sua l’Associazione, nel corso della propria vita, non può in alcun caso procedere alla distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.
Disposizioni Finali
art.18) - Scioglimento dell’Associazione.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, ai sensi dell’art.7, lett.l) del presente Statuto, col voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, in riunione straordinaria per la cui validità è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti.
L’Assemblea decide sulla devoluzione del fondo comune residuo per scopi di utilità sociale, esclusi riparti tra i soci e procedendo alla nomina di uno o più liquidatori.
art.19) - Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto avranno applicazione le vigenti leggi in materia ed i principi generali del diritto.