Dall'approvazione del ddl Lorenzin, AsNAS sta ricevendo diversi quesiti da colleghi interessati a comprendere le conseguenze della Riforma Ordinistica delle professioni sanitarie. Per rispondere in modo uniforme e il più possibile completo, gli Organi centrali dell'Associazione hanno predisposto un elenco di F.A.Q. (Frequently Asked Questions) volto ad informare ed indirizzare gli assistenti sanitari che vogliono capire cosa è successo e cosa succederà.

Qualora non trovaste in questa pagina le risposte desiderate, è possibile porre il quesito in forma scritta all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dall'approvazione del ddl Lorenzin, AsNAS sta ricevendo diversi quesiti da colleghi interessati a comprendere le conseguenze della Riforma Ordinistica delle professioni sanitarie. Per rispondere in modo uniforme e il più possibile completo, gli Organi centrali dell'Associazione hanno predisposto un elenco di F.A.Q. (Frequently Asked Questions) volto ad informare ed indirizzare gli assistenti sanitari che vogliono capire cosa è successo e cosa succederà.

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Quali sono le principali novità della legge Lorenzin per le professioni sanitarie?

La legge Lorenzin riordina complessivamente la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie riscrivendo 3 dei 4 Capi della precedente legge risalente al 1946. Istituisce Ordini e albi per tutte e 22 le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, conferendo quindi a tutte e 22 le predette professioni pari dignità e stesso livello di regolamentazione e di rappresentanza delle professioni sanitarie storiche, medico, odontoiatra, veterinario e farmacista, a completamento dell’assetto normativo di riforma delle professioni sanitarie avviato con l’art.6 comma 3 del DLvo 502/92 e s.m.i.

I tre Ordini istituiti nascono dalla trasformazione dei collegi IPASVI in Ordini delle professioni infermieristiche (con all’interno gli albi dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico, 436.000 iscritti), dei collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica (con all’interno l’albo dell’ostetrica, 20.000 iscritti), dei collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (con all’interno gli albi di 19 professioni, 160.000 iscritti, tra i quali confluisce l’albo dell’assistente sanitario, ai sensi dell’art.4 della legge 43/06).

Per quanto riguarda il terzo Ordine è prevista la possibilità di scorporo e costituzione in Ordine autonomo per l’albo che superi i 50.000 iscritti (e tale pare essere la situazione dei fisioterapisti), mentre potrebbe avvenire l’inclusione dell’osteopata e del chiropratico qualora si completi il loro percorso di istituzione come professioni sanitarie.

Le numerose altre disposizioni importanti della legge riguardano la sperimentazione clinica dei medicinali, i comitati etici, la medicina di genere, l’istituzione dell’area delle professioni sociosanitarie, la modifica delle norme in materia di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l’individuazione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico, i nuovi ordinamenti per le professioni di chimico, fisico, biologo, psicologo, l’istituzione di un elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici, le modifiche alla legge 24/17 “Gelli”, gli inasprimenti delle pene in caso di esercizio abusivo di professione, la formazione medica specialistica, le farmacie, la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Gli assistenti sanitari non potevano ottenere un Ordine autonomo? Come mai l’Ordine nel quale verranno collocati è così numeroso?

La legge 43/06 in effetti prevedeva, tra i criteri e principi direttivi del decreto legislativo di istituzione degli Ordini che avrebbe dovuto emanare il Governo, un Ordine specifico per l’area delle professioni tecniche della prevenzione (quindi solo per il Tecnico della prevenzione e l’Assistente sanitario), con la prevista possibilità di scorporo in Ordine specifico per l’albo che avesse superato le ventimila unità (e tale poteva essere la situazione del Tecnico della prevenzione, rimanendo pertanto nell’Ordine originario il solo Assistente sanitario con la conseguente istituzione dell’ Ordine degli Assistenti sanitari).

Tuttavia tale proposta (del 2006), realizzabile solamente nell’ipotesi dell’istituzione di un numero complessivo di 10 Ordini, è stata respinta, come sono state respinte anche altre ipotesi numericamente inferiori, con la motivazione che occorreva evitare la creazione di ulteriori Ordini rispetto alla trasformazione dei 3 Collegi esistenti.

L’ultimo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 43/06 (del febbraio 2008), anch’esso respinto, che prevedeva appunto soli 3 Ordini, uno delle professioni infermieristiche, uno delle professioni ostetriche e della riabilitazione, uno dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione, ha visto nella fase finale la netta contrarietà della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche ad accogliere al loro interno, nella trasformazione da Collegio ad Ordine, le professioni della riabilitazione.

Abbandonata la strada dalle delega legislativa prevista dalla legge 43, le successive proposte di legge presentate hanno potuto contare sulla nuova disponibilità, solidarietà e lungimiranza dimostrata dalla Federazione Nazionale Collegi TSRM a condividere il loro Ordine con tutte le altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sbloccando la situazione di stallo e portando all’approvazione della legge Lorenzin.

Per quale motivo l’Assistente sanitario viene spostato e fatto confluire in un Ordine diverso da quello infermieristico?

Ciò rappresenta il naturale e logico punto di arrivo del percorso di evoluzione e di caratterizzazione dell’assistente sanitario come professione specifica ed elettiva della prevenzione che ha portato all’emanazione del profilo professionale DM 69/97, recepito da quattro leggi dello Stato (legge 42/99, legge 251/00, legge 43/06, legge Lorenzin), alla sua inclusione nell’area delle professioni della prevenzione di cui all’art.4 della legge 251/00, diversa dall’area delle professioni infermieristiche, alla relativa formazione universitaria nei corsi di laurea in Assistenza sanitaria appartenenti alla Classe L/SNT/4 delle professioni sanitarie della prevenzione, e alla presa d’atto che questo percorso, propugnato ostinatamente da parte dell’AsNAS, è stato sempre osteggiato dai Collegi IPASVI, che hanno anche fatto ricorso sia contro il profilo dell’Assistente sanitario DM69/97, perdendolo – Sentenza TAR Lazio 740/2001 – sia contro l’equipollenza dell’Assistente sanitario DM 27/07/2000, ricorso poi ritirato.

Pertanto il disposto del comma 10 dell’art.4 della legge Lorenzin, ovvero la confluenza della professione di assistente sanitario nell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, avviene ai sensi (ovvero “in conformità”) dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, il quale dispone “ferma restando” l’assegnazione della professione dell’assistente sanitario all’ordine della prevenzione ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, i quali includono il profilo dell’assistente sanitario nell’area delle professioni della prevenzione, conferendo quindi a tale collocazione la forza di ben tre leggi dello Stato.

A quale Ordine devono ora iscriversi gli Assistenti sanitari? A chi devono versare la quota del rinnovo dell’iscrizione all’albo?

La legge Lorenzin dispone la confluenza dell’albo dell’assistente sanitario nell’ Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che nasce, dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dalla trasformazione dei Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica.

La legge prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga emanato un decreto del Ministro della salute che istituisce gli albi dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti, e che in seno ai neocostituiti Ordini, fino alla piena funzionalità di tutti gli albi che dovranno essere istituiti, è garantita l’operatività degli attuali organi dei Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Pertanto è esclusivamente presso questo Ordine che ci si dovrà iscrivere, anche perché dalla medesima data i Collegi IPASVI sono trasformati in Ordini delle professioni infermieristiche all’interno dei quali sono collocati solo due albi, quello dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico, con la contestuale perdita dell’albo dell’assistente sanitario.

Sono attualmente in corso diversi incontri tra i rappresentanti dei TSRM, dell’IPASVI, dell’AsNAS e i dirigenti del Ministero della salute al fine di chiarire e coordinare gli aspetti relativi alla tenuta dell’albo dell’Assistente sanitario e alle modalità delle relative iscrizioni nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge e la piena funzionalità degli Organi del nuovo Ordine.

Tutti gli Assistenti sanitari sono invitati a versare la quota di rinnovo all'Albo agli ex-Collegi IPASVI (ora OPI). A seguito dell'accordo tra la FNO TSRP-PSTRP e la FNOPI, l'Albo degli Assistenti Sanitari sarà trasferito al nuovo Ordine e contestualmente allo stesso sarà versata, da parte della FNOPI, un percentuale della quota di iscrizione. (indicazione aggiornata al 1° luglio 2018)

Gli Assistenti sanitari in possesso anche del titolo di Infermiere, oltre che di Assistente sanitario, dovranno/potranno continuare ad iscriversi all’Ordine delle professioni infermieristiche?

L’iscrizione all’albo è necessaria in relazione all’esercizio di una professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolto (Legge Lorenzin, art.5 comma 2).

Per l’esercizio della professione di Assistente sanitario l’iscrizione necessaria è quindi solo quella all’albo dell’Assistente sanitario.

La legge non vieta l’iscrizione ad altri albi possedendone i titoli (ad es. infermiere, ostetrica, ecc..), ma ciò appare inutile, in quanto di nessun rilievo ai fini dell’esercizio professionale, e probabilmente produttrice di confusione (ad es. in relazione alla qualifica di attribuzione dei crediti formativi ECM).

Cosa cambierà concretamente per gli Assistenti sanitari col nuovo ordine?

I cambiamenti concreti saranno molti e importanti:

  • maggiori strumenti (e risorse) a disposizione per la promozione della Professione, sia verso i cittadini che verso le istituzioni
  • maggiori strumenti (e risorse) a disposizione per la difesa della Professione
  • maggiori strumenti (e risorse) a disposizione per la lotta contro l’abusivismo professionale
  • maggiori strumenti di governo e controllo deontologico della Professione
  • maggiore possibilità di incidere sulle politiche sanitarie inerenti la prevenzione e la sanità pubblica
  • ecc…

(ad es. concorreranno ad eleggere il Presidente della Federazione Nazionale del proprio Ordine che sarà membro di diritto del Consiglio superiore di sanità, si potranno avvalere di consulenti legali, potranno operare con incisività al contrasto alle sostituzioni di Assistenti sanitari con altri professionisti, contribuiranno con le istituzioni alle attività formative e di aggiornamento degli iscritti, ecc…).

Che peso avranno gli Assistenti sanitari all’interno degli Ordini?

Nei nuovi ordini, che la legge prevede in ogni provincia, saranno collocati in tutto 19 albi professionali, di cui due già esistenti e funzionanti, quello dei Tecnici sanitari di radiologia medica e quello degli Assistenti sanitari, e 17 di nuova istituzione, tra i quali quello dei Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Il peso degli Assistenti sanitari all’interno del Consiglio Direttivo del nuovo Ordine dipenderà molto, oltre che ovviamente dai numeri degli iscritti e dei votanti, dai contenuti del decreto del Ministro della salute che ne determinerà la composizione, fermo restando che la legge prevede debba essere garantita comunque un’adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte; in altre parole nei Consigli Direttivi ci dovrà essere almeno un Consigliere Assistente sanitario.

La legge prevede poi per ogni albo presente nell’Ordine la Commissione di albo, che nel nostro caso sarà quindi composta esclusivamente da Assistenti sanitari, ma anche per questa occorre un decreto del Ministro della salute che ne determinerà la composizione.

Sarà possibile per gli Assistenti sanitari essere eletti membri del collegio dei revisori secondo modalità da definire nello Statuto.

Anche per quanto riguarda la Federazione Nazionale degli Ordini è prevista la commissione di albo, composta esclusivamente da Assistenti sanitari, e occorrerà un altro decreto del Ministro della salute che ne determinerà la composizione.

Cosa cambia per quanto riguarda l’esercizio professionale?

Non cambia assolutamente nulla, le norme che regolano l’esercizio della professione rimangono le stesse: i titoli abilitanti all’esercizio, l’esame di Stato Universitario, l’obbligo ECM, il rispetto della legge 24/17 “Gelli” sulla responsabilità rimangono esattamente gli stessi.

Il campo di attività e di responsabilità resta sempre quello stabilito dalla legge 42/99 ovvero determinato dai contenuti del profilo, degli ordinamenti didattici e dello specifico codice deontologico che dovrà essere emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Si precisa che nelle more dell’emanazione del predetto codice deontologico si deve continuare a far riferimento a quello adottato dall’AsNAS: http://ape.agenas.it/documenti/provider/CodiceDeontologico_AssistenteSanitario.pdf

In proposito si intende stigmatizzare quanto ancora qualcuno afferma o scrive, ovvero che l’Assistente sanitario solo se in possesso anche del titolo di infermiere possa praticare alcune tecniche considerate “infermieristiche” quale ad es la vaccinazione: si ribadisce che la legislazione vigente definisce il campo di attività e di responsabilità composto dal profilo, ordinamento didattico e codice deontologico e che per quanto riguarda l’Assistente sanitario la vaccinazione, che è una tecnica o strumento di prevenzione, è presente in tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in Assistenza sanitaria, sia nella parte teorica che in quella pratica, in attuazione di quanto previsto dal profilo DM 69/97 “svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici”.

Pertanto l’Assistente sanitario, in quanto professione specifica della prevenzione, promozione ed educazione alla salute rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività, è chiaramente la figura elettiva anche per l’attività vaccinale, a nulla rilevando il possesso o meno del titolo di Infermiere.

Non ha nessun fondamento neppure la considerazione che allora, essendo nella medesima area professionale all’interno dei nuovi Ordini, anche il Tecnico della prevenzione potrebbe vaccinare: dalla lettura del suo profilo emerge chiaramente che il Tecnico della prevenzione non svolge in alcun modo attività di prevenzione rivolta direttamente alla persona.

E’ ancora utile iscriversi all’AsNAS?

E’ non solo utile ma importantissimo continuare ad iscriversi all’AsNAS che rimane l’Associazione riconosciuta maggiormente rappresentativa a livello nazionale con decreto del Ministero della Salute e che continuerà l’azione istituzionale e politica a tutela e promozione della professione, garantendo tutte quelle azioni che porteranno alla piena funzionalità dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, a partire dal decreto che deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Solo con il costante impegno di tutti i dirigenti AsNAS a livello nazionale e regionale, reso possibile dal contributo e dalla partecipazione che deriva dall’iscrizione dei soci, AsNAS avrà ancora la forza di sostenere e indirizzare al meglio questo complesso passaggio che caratterizzerà il futuro della nostra professione per molti anni a venire.

Cosa cambia per chi esercita la libera professione ed è iscritto all’ENPAPI?

Gli Ordini delle professioni sanitarie disciplinate dalla legge Lorenzin hanno quasi tutte un proprio Ente di previdenza privato diverso dall’INPS: medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, psicologi, oltre agli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici che hanno l’ENPAPI, Ente Nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica, che assicura la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, iscritti agli Albi tenuti presso i Collegi Provinciali IPASVI, che esercitano l’attività in forma libero-professionale.

Gli Assistenti sanitari attualmente iscritti all’ENPAPI possono tranquillamente continuare il loro rapporto con l’Ente il quale ha tutto l’interesse ad aumentare il numero degli iscritti e dei contributi (e non certo a perderli) tanto è vero che siamo a conoscenza di manifestazioni di interesse di alcune professioni ad entrare nell’ENPAPI che quindi potrebbe anche configurarsi in futuro come l’Ente di previdenza per tutte e 22 le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.